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Concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo sostegno comuni marginali di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e c) del d.p.c.m. 30 settembre 2021 (g.u. n. 296 del 14.12.2021) – annualita’ 2022

Contributi comuni marginali - annualita' 2022

Data :

28 dicembre 2023

Concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo sostegno comuni marginali di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e c) del d.p.c.m. 30 settembre 2021 (g.u. n. 296 del 14.12.2021) – annualita’ 2022
Municipium

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

 

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 05.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021 Fondo di sostegno ai comuni marginali” - Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi per l’annualità 2022” con la quale è stata demandata al Responsabile del Settore Amministrativo l’approvazione di apposito Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi per l’annualità 2022;

 

In attuazione della propria determinazione Nrg. 164 dell’11 dicembre 2023

 

RENDE NOTO

 

è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021, relativamente all’ annualità 2022, per le seguenti categorie di interventi:

 

  • Linea di intervento “A”: 2, comma2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Guilmi;
  • Linea di intervento “B”: 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021: Trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Guilmi, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 5.000,00.

 

 

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

  1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
  2. Per ciascuna categoria di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
  3. I contributi previsti per le due categorie di intervento “A” e “B”, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti “de minimis”. I soggetti interessati dovranno presentare due istanze separate, a valere sulle singole categorie di intervento (“A” e “B”).

 

ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO

  1. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro 38.029,72 (trentottomilazeroventinove/72) a valere sulla quota della seconda annualità (2022) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, ed è ripartito come segue:

 

 

Linee di intervento

Importo complessivo

Linea di intervento “A”

Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Guilmi.

 

 

euro 22.817,83

Linea di intervento “B”:

Art. 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021: Trasferimento della propria residenza e dimora abituale nel comune di Guilmi a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 5.000,00.

 

 

euro 15.211,89

 

  1. Per ciascuna linea di intervento, il relativo importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili.
  2. Nel caso in cui in una delle linee di intervento si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse disponibili assegnate all’altra categoria di intervento.
  3. Qualora la somma complessiva dei contributi richiesti per una delle due categorie di interventi dovesse risultare superiore alle risorse destinate, fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, la somma destinata a quella tipologia di intervento verrà ripartita tra tutte le richieste ammissibili e il contributo verrà ridotto proporzionalmente all’entità della somma richiesta dal soggetto partecipante;
  4. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

  1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
  2. Il Comune assicura l’inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
  3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
  4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell’IVA se detraibile.

 

ARTICOLO 4 - CUMULO

  1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” richiamata nel precedente articolo 3.

 

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

  • LINEA DI INTERVENTO “A”

A.1 Possono accedere al contributo previsto dall’art. 2, co.2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021 le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Guilmi.

A.2 Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del D..P.C.M. 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc..): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all’unità produttiva adibita all’attività del nuovo codice ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del comune di Guilmi attraverso apposita unità produttiva.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Guilmi che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

A.3 Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività commerciale, artigianale o agricola;
  • non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
  • non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

  • che l’Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
  • che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
  • che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
  • che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in è stabilita;
  • che l’Impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
  • che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • che l’Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
  • che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

A.4 Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

- Realizzazione di opere murarie e impiantistica, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.

- Acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

- Spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell’attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica” come definita all’articolo 5 – Linea di intervento “A” punto A.2 del presente Avviso.

A.5 Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

  • Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
  • Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del codice civile;
  • Lavori in economia;
  • Acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
  • Interessi passivi;
  • Imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l’IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
  • Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
  • Avviamento;
  • Beni acquistati con permute e contributi in natura;
  • Mezzi targati.

 

  • LINEA DI INTERVENTO “B”

B.1 Possono accedere al contributo previsto dall’art. 2, co. 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021 coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Guilmi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

B.2 Il trasferimento della residenza e dimora abituale deve avvenire, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di rendicontazione delle spese di acquisto o ristrutturazione dell’immobile, fissato al 03 maggio 2024.

B.3 Il contributo è concesso una tantum nel limite massimo di euro 5.000,00 ed è erogato una sola volta per ciascun nucleo familiare e per ogni singolo immobile.

B.4 Sono ammissibili le spese per l’acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risieda e dimori abitualmente. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per tempo vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione con durata pari o superiore ad anni 4 eventualmente rinnovabili o comodato d’uso, regolarmente registrati.

B.5 Nell’unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo non deve avere residenza né dimora abituale nessun altro soggetto che non appartenga al nucleo familiare del richiedente.

 

ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

  1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, per entrambe le linee di interventi, è il giorno 03 MAGGIO 2024. Entro lo stesso termine, coloro che sono ammessi al contributo per la categoria di intervento “B” devono aver trasferito la propria residenza nell’immobile oggetto di intervento.
  2. I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente comma 1, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l’Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 15 giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.
  3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

 

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso (Allegati “A e “B”) dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2024.

La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Guilmi, deve riportante la seguente dicitura:

Per la linea di intervento A): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE”

Per la linea di intervento B): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE”

 

  1. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

1) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune Guilmi, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Guilmi entro la data di scadenza del presente Avviso (ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2024). Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;

3) spedizione mediante corriere. In tal caso la domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Guilmi entro il termine fissato dal presente Avviso. La data di consegna è stabilita e comprovata dal protocollo in ingresso apposto dall’ufficio ricevente;

4) spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certifica (PEC) al seguente indirizzo: comune.guilmi@pec.it, mediante:

  1. a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;

oppure

  1. b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Guilmi (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato:

Per la linea di intervento A): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Per la linea di intervento B): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE”.

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

 

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

  • (per la linea di intervento “A”):
  1. redatta in conformità all’ Allegato “1”;
  2. regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
  3. corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
  4. corredata della relazione descrittiva del progetto, comprensiva dell’elenco delle spese e dei preventivi dei costi da sostenere;

 

  • (per la linea di intervento “B”):
  1. redatta in conformità all’ Allegato “2”;
  2. regolarmente sottoscritta dal richiedente;
  3. corredata del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
  4. corredata del preventivo dei costi da sostenere.

 

  1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

  1. Sono irricevibili le domande:

- presentate oltre la scadenza del termine di cui all’art. 7 del presente Avviso;

- prive della sottoscrizione del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero (per la linea di intervento “B”) del richiedente;

 - prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero (per la linea di intervento “B”) del richiedente.

  1. Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
  2. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
  3. Al termine dell’esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna linea di intervento il Responsabile del Servizio forma l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con propria determinazione, è pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
  4. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
  5. 6. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi; sulle osservazioni si pronuncia il Responsabile del Servizio nei successivi 5 (cinque) giorni.

 

ARTICOLO 9 - MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 8, il Responsabile del Servizio procede all’approvazione della graduatoria provvisoria previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

 

  • LINEA DI INTERVENTO “A”

ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL DPCM 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE OVVERO PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI CHE INTRAPRENDANO NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PURCHÉ ABBIANO UN’UNITÀ OPERATIVA UBICATA NEI TERRITORI DEI COMUNI)

 

 

CRITERIO

PUNTEGGIO

 

I. Tipologia di attività

 Apertura di nuova attività:                 punti 40

Attività esistenti che avviano una nuova attività economica:                                              punti 20

 

 

max 40 punti

 

II. Importo dell’investimento da sostenere:

da € 1.000 a € 10.000:                        punti 10

da € 10.001 a € 20.000:                     punti 25

oltre € 20.000:                                      punti 50

 

max 50 punti

 

III. Attività imprenditoriali giovanili *

5 punti

 

IV. Attività imprenditoriali femminili** 

5 punti

TOTALE PUNTEGGIO

100 PUNTI

 

         

* Il punteggio è attribuito nel caso in cui l’impresa proponente si qualifichi come impresa giovanile secondo la normativa di settore.

** Il punteggio è attribuito nel caso in cui l’impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: per le imprese individuali: la titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Le risorse disponibili (€ 22.817,83) saranno divise per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C): euro 22.817,83 /A= B       B*C= contributo assegnato

Il contributo sarà erogato in due quote: la prima a stato di avanzamento sotto forma di acconto e la seconda a saldo. Il contribuito erogato a saldo sarà determinato in relazione alle spese realmente sostenute e rendicontate.

 

  • LINEA DI INTERVENTO “B”

 

ART. 2, COMMA 2, LETT. C) DEL DPCM 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 5.000,00 EURO A FAVORE DI COLORO CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE, A TITOLO DI CONCORSO PER LE SPESE DI ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

Criterio

Punteggio

 

I. Tipologia dell’investimento:

Acquisto nuovo immobile                             punti 20

Ristrutturazione immobile:                          punti 10

 

max 20 punti

 

II. Importo dell’investimento da sostenere:

da € 3.000 a € 6.000:                                     punti 15

da € 6.001 a € 10.000:                                  punti 25

oltre € 10.000:                                                punti 30

 

max punti 30

 

III. Consistenza del nucleo familiare:

1 componente:                                                punti 10

2 componenti:                                                 punti 20

3 componenti:                                                 punti 30

oltre 3 componenti:                                       punti 40

 

max 40 punti

 

IV. Impegno a mantenere la residenza nel comune di Guilmi per almeno 5 anni

10 punti

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

100 PUNTI

 

         

Il contributo assegnato (€ 15.211,89) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C): euro 15.211,89 /A= B     B*C= contributo assegnato

Il contributo è concesso, in base al punteggio conseguito, nel limite massimo di euro 5.000,00.

 

ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

  • CATEGORIA DI INTERVENTO “A”
  1. A seguito della approvazione della graduatoria provvisoria di cui all’art. 9, primo periodo, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, anche tramite PEC o raccomandata A/R, dell’importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
  2. Dopo la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese, da trasmettere entro il termine del 03 MAGGIO 2024, la Commissione provvede a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato dandone comunicazione al beneficiario, con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
  3. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione definitiva del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
  4. Ricevuta l’accettazione dell’aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all’azienda, come aiuto in regime de minimis. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
  5. La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
  6. L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
  7. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Ente.
  8. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in due quote:
  9. la prima a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto, se richiesto;
  10. la seconda a saldo,

con le seguenti modalità:

- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all’80% del totale delle spese ammissibili. La richiesta, redatta utilizzando il modello “A2” allegato al presente Avviso, deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. a) relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
  2. b) rendiconto delle spese sostenute composto di:

b.1) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l’elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;

b.2) copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l’avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);

- il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta utilizzando il modello “A3” allegato al presente Avviso, entro e non oltre il termine del 03 MAGGIO 2024, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

  1. a) il saldo è erogato a seguito della trasmissione del rendiconto finale di spesa (entro il 03 maggio 2024), composta della relazione sulla realizzazione del progetto ammesso contributo e, per la parte economica, della documentazione elencata alle lettere a e b di cui al precedente punto (stato di avanzamento);
  2. b) il saldo del contributo è erogato entro (60) sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, previa eventuale rideterminazione del contributo.
  3. L’erogazione del contributo rimane soggetta alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo si procederà al pagamento sostitutivo in favore dell’ente creditore.

 

  • CATEGORIA DI INTERVENTO “B”
  1. Il contributo è erogato in un’unica soluzione a seguito della richiesta, redatta utilizzando il modello “B2” allegato al presente Avviso corredata della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell’unità immobiliare destinata a residenza e dimora abituale e dell’avvenuto cambio di residenza.
  2. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere corredato della seguente documentazione:

- copia autentica dell’atto di compravendita stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso;

(in caso di ristrutturazione dell’immobile):

  1. relazione a firma del tecnico progettista sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazione;
  2. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal richiedente, e contenente l’elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
  3. copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l’avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.).
  4. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere trasmessa entro e non oltre il termine del 03 MAGGIO 2024. Entro lo stesso termine, il richiedente deve aver trasferito la propria residenza nell’immobile oggetto di intervento.
  5. Il contributo è concesso in conto capitale ed è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

 

ARTICOLO 11- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

  1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
  2. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
  3. a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico;
  4. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
  5. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
  6. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
  7. (per la linea di intervento “A”): non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.
  8. (per la linea di intervento “B”) trasferire la residenza e dimora abituale nel comune di Guilmi entro la data del 03 MAGGIO 2024;
  9. (per la linea di intervento “B”, ove ricorra) mantenere la residenza e dimora abituale nel comune di Guilmi per cinque anni dalla concessione del contributo.

 

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO 

  1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
  2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

ARTICOLO 13 - REVOCA

  1. Il comune di Guilmi procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
  2. a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
  3. b) qualora venga accertata, in ogni momento, l’insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
  4. c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o d richiesta di integrazioni;
  5. d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11.
  6. (per la linea di intervento “A”) Costituisce causa di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l’alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l’eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell’organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all’intero contributo.

  1. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell’agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l’importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
  2. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

 

ARTICOLO 14 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI 

  1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica:
  • il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
  • il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni dalla data di avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute;
  • gli atti del procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Guilmi - Settore Amministrativo.
  1. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

 

ARTICOLO 15 - PUBBLICITA’

  1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

 

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Fabiana Fabiani.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

  • PEC: comune.guilmi@pec.it
  • mail: comunediguilmi@libero.it
  • 0872.869146.

 

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Guilmi che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
  2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo

 

 

ARTICOLO 18 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679

Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati per la partecipazione al presente Avviso pubblico si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto.

 

Finalità del trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti sono dati comuni (dati anagrafici - nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita - residenza, recapito telefonico, e-mail, IBAN).

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo sostegno comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) per l’annualità 2022.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 2.

 

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

 

Titolare del Trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guilmi, nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco p.t., con sede in Via Italia, 54, 66050 Guilmi (CH)

 

Responsabile del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati è la sottoscritta responsabile del settore Amministrativo, dott.ssa Fabiana Fabiani contattabile al seguente indirizzo:

  • PEC: comune.guilmi@pec.it
  • mail: comunediguilmi@libero.it

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dott. Danilo Perrucci contattabile al seguente indirizzo:

  • PEC: comune.guilmi@pec.it
  • mail: comunediguilmi@libero.it

 

Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati personali saranno comunicati agli Uffici del comune di Guilmi e, qualora ammessi a contributo, i dati saranno comunicati alle Autorità competenti per il controllo e monitoraggio del finanziamento:

- Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

- Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico mediante caricamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti – RNA;

- Tesoreria comunale per i successivi pagamenti.

I dati saranno inoltre diffusi attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

 

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla procedura di erogazione del contributo e dei relativi monitoraggi e controlli, e in ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di erogazione dell’ultimo pagamento.

 

Diritti dell'interessato.

Il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l’esercizio dei diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: comune.guilmi@pec.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Via Italia, 54, 66050 Guilmi (CH).

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.

 

 

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune: www.comune.guilmi.ch.it – sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

 

Si allegano:

Per la linea di intervento “A”:

A.1) Modello di domanda di partecipazione;

A.2) Modello di domanda per l’erogazione dell’acconto;

A.3) Modello di domanda per l’erogazione del saldo.

 

Per la linea di intervento “B”:

B.1) Modello di domanda di partecipazione;

B.2) Modello di domanda per l’erogazione del contributo.

 

                                                               Il Responsabile del Settore Amministrativo

                                                                                 f.to dott.ssa Fabiana Fabiani

Municipium

Allegati

Allegato B.1 Modello di domanda di partecipazione - Nuove Residenze
Allegato A.1 Modello di domanda di partecipazione -Nuove Attività economiche
Allegato A.2 Modello di domanda per l'erogazione dell'Acconto - Nuove attività economiche
Allegato B.2 Modello di domanda per l'erogazione del contributo - Nuove Residenze
Allegato A.3 Modello di domanda per l'erogazione del saldo - Nuove attività economiche

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2024, 12:15

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