FAQ
In occasione della nascita di un bambino o di una bambina è obbligatorio provvedere alla denuncia di nascita che occorre per la stesura dell’atto di nascita e per la conseguente registrazione anagrafica.
Se si tratta di:
- figli nati nel matrimonio (i genitori sono coniugati): la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
- figli nati fuori dal matrimonio (i genitori non sono coniugati tra loro): la denuncia di nascita deve essere fatta dall’unico genitore o congiuntamente da entrambi i genitori che intendono riconoscere il figlio
Nel caso di figli naturali non riconosciuti la denuncia deve essere fatta dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
COSA OCCORRE: attestazione di nascita rilasciata dal Centro di nascita e documento di identità dei genitori.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- entro TRE giorni presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto;
- entro DIECI giorni presso il Comune in cui è avvenuta la nascita del bambino;
- entro DIECI giorni presso il Comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.
Se si intende rendere la denuncia di nascita presso il Comune occorre rivolgersi all' Ufficio Anagrafe. La mancata iscrizione del neonato entro i 10 giorni comporta la segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Qualora un bambino risulti deceduto alla nascita o se, nato vivo, avviene il decesso prima che venga dichiarata la nascita, la denuncia di nascita potrà essere resa unicamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.